La mediazione

La mediazione è un nuovo strumento del tutto diverso dal processo.
Si tratta dell’attività professionale svolta da un terzo imparziale, il Mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nel raggiungimento di un accordo amichevole, soddisfacente per tutti i partecipanti, frutto della loro autodeterminazione.
E’ stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, il procedimento è regolato dal D.Lgs.28/2010 D.M. 180/2010 e dal D. L. 21.6.13 n. 69 modificato in legge di conversione 9.08.13 n. 98 e dal  Regolamento dell’Organismo.
Ha come obiettivo quello di offrire al cittadino uno strumento semplice e veloce, con tempi e costi certi, alternativo alle procedure giudiziarie.
Avviene mediante uno o più incontri tra le parti (per un massimo di 3 mesi) e si svolge senza formalità ed in modo assolutamente riservato presso una delle sedi dell’organismo.

Tipologie di mediazione

La mediazione è prevista in quattro tipologie:

Mediazione obbligatoria

Quando per poter procedere davanti al giudice le parti devono aver tentato senza successo la mediazione.
Il procedimento di mediazione è obbligatorio nei seguenti casi:

  • diritti reali
  • condominio
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria oltre che per diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che secondo la legge sono urgenti o comunque dilazionabili.

Mediazione delegata

Quando il giudice, cui le parti si sono già rivolte,invita le stesse a tentare la mediazione.

Mediazione volontaria facoltativa

Scelta dalle parti su diritti disponibili (anche se non obbligatoria) ed anche in materia familiare, nonché rinviati dal giudice nei processi già in corso.

Mediazione di classe

L’azione di classe, dopo una lunga e tormentata vicenda, è divenuta realtà in Italia. Il dettato normativo di cui all’art. 140-bis del codice del consumo, nella formulazione introdotta dall’art. 49 della legge n. 99/2009, è efficace a partire dal 1° gennaio 2010.

Caratteristiche della mediazione

Rapidità

le parti potranno raggiungere anche con un solo incontro, un accordo in grado di soddisfare i loro bisogni ed interessi.
Verranno convocate entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di mediazione da parte dell’Organismo e l’intero procedimento si conclude al massimo nell’arco di tre mesi.

Economicità

I costi della mediazione sono contenuti (vedi tariffe) e più economici rispetto ad un procedimento giurisdizionale. E’ riconosciuto un credito d’imposta variabile fino a concorrenza di euro 500,00.

Riservatezza

Il procedimento si svolge in modo strettamente privato e confidenziale, nessun dato riguardante la partecipazione alla mediazione viene reso pubblico.

Autonomia

Le parti sono libere di stabilire l’esito finale della controversia non essendo assoggettate alle decisioni di un terzo (giudice o arbitro).

Informalità

Le parti, i difensori ed il mediatore non sono vincolati da formalismi.

concordia manager