L'organismo di conciliazione

Concordia Management è un organismo composto da professionisti esperti in mediazione, attiva in tutti i servizi riguardanti la negoziazione, le tecniche e le procedure di prevenzione e di risoluzione stragiudiziale delle controversie, con particolare riferimento alle attività di mediazione diretta alla conciliazione.

cos'è

La mediazione

E' un nuovo strumento giuridico per raggiungere un accordo in tempi brevi, in modo soddisfacente e senza ricorrere ad un processo.

A chi è rivolta

Chiunque può accedere alla mediazione diretta alla conciliazione di una controversia civile, vertente su diritti disponibili, anche senza l'assistenza di un legale di cui, tuttavia, è consigliata la presenza.

Perchè la mediazione?

Perchè conviene.
E' rapida, economica, informale.
E garantisce libertà e riservatezza.

Basta contattarci

E’ possibile contattare subito Concordia Management da questo sito per ottenere una consulenza e risolvere le liti e contenziosi in modo semplice e rapido.



Chi siamo

  • Concordia Management

    La camera di mediazione e conciliazione Concordia Management è un organismo iscritto al n. 759 del Registro degli organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia.
    L'organismo è stato fondato nel 2011 da un dinamico gruppo professionisti con pluriennale esperienza nel settore legale per rispondere alla sempre maggiore esigenza di risolvere le controversie per vie alternative alla giustizia ordinaria.
    Concordia Management s.r.l. intende diffondere e sviluppare i metodi A.D.R. (Alternative Dispute Resolution, soluzioni alternative alla giustizia ordinaria) in particolare adottando la mediazione ai fini della conciliazione, come strumento altamente utile per la soluzione pacifica delle controversie e anche in considerazione della lentezza del sistema giudiziario italiano.
    Concordia Management può risolvere le tue controversie in modo rapido, semplice e riservato.

Dove siamo

Sede legale

via Augusto Vera, 19 - 00142 - Roma


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Sedi operative

Roma

Via Giosuè Borsi 21 - 00197 Roma


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_____________________________________

Circonvallazione Clodia 179 - 00195 Roma


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Civitavecchia

Via San Francesco di Paola 3 - 00053 Civitavecchia (Rm)


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Torino

Via G. Amendola 12 - 10121 Torino


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Codice etico dell'organismo di conciliazione

  • Il Codice Etico è una carta dei diritti e doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni partecipante alla sua organizzazione: è la "Carta Costituzionale" dell’organismo.  Il Codice Etico chiarisce e definisce l'insieme dei principi a cui sono chiamati ad uniformarsi i suoi destinatari nei loro rapporti reciproci nonché nel relazionarsi con portatori di interessi reciproci nei confronti dell'ente.
    I destinatari sono pertanto chiamati al rispetto dei valori e principi del Codice Etico e sono tenuti a tutelare e preservare, attraverso i propri comportamenti, la rispettabilità e l'immagine dell'Organismo di mediazione nonché l’integrità del suo patrimonio economico ed umano.
    Il Codice Etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti. Tutti coloro che assumono l'incarico e svolgono la funzione di mediatore dell'Organismo di Conciliazione "Concordia Management srl" si impegnano all'osservanza delle seguenti regole di comportamento, che si richiamano al Codice Europeo di condotta per mediatori.

    Principi generali
    Il Mediatore è il terzo professionista che svolge in forma singola o collegiale la mediazione nel pieno rispetto delle regole e principi sanciti dal "Regolamento di Mediazione" e le prescrizioni inserite nel presente Codice di comportamento, senza esercitare alcun potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio stesso.
    Competenza
    Il mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione nel procedimento di conciliazione e nelle tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve dimostrare di avere un'adeguata formazione ed un aggiornamento continuo sia sotto il profilo teorico sia sotto quello pratico nella capacità di conciliazione.
    Incarico
    Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato, su richiesta dovrà fornire alle parti informazioni in merito all'adeguata preparazione.
    Prima che la procedura abbia inizio, il mediatore deve prendere cognizione anche dei documenti eventualmente forniti dalle parti, e comunque curare la sua preparazione in relazione all'oggetto ed alla natura della controversia.

    Indipendenza, imparzialità e neutralità
    Il mediatore deve comunicare alle parti e al responsabile dell'organismo, qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale o personale con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della conciliazione; il fatto che il mediatore o un suo collaboratore, socio, dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti della controversia. L'esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l'inadeguatezza ad assumere l'incarico di mediatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire il procedimento di conciliazione, solo se é certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale e indipendente e solo con il consenso espresso delle parti.
    Il mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
    Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
    Il Mediatore designato garantisce la sua imparzialità ed indipendenza sottoscrivendo la "Dichiarazione di imparzialità" prima dell'avvio del procedimento di mediazione, secondo quanto prescritto sul punto dal decreto legislativo 28/2010. E' comunque considerato incompatibile il mediatore che, in relazione alla procedura assegnatagli, versi in una delle situazioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile.
    In ogni caso, accettato l'incarico, il Mediatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.
    Procedimento
    Il mediatore, prima dell'avvio della conciliazione, deve assicurarsi che le parti siano correttamente informate sul suo ruolo e sul ruolo delle parti stesse, oltre che sui fini e sulla natura del procedimento; accertarsi che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i connotati del procedimento di conciliazione, inclusi gli obblighi assunti in tema di riservatezza da tutti i soggetti coinvolti nel procedimento. Deve altresì sincerarsi che ciascuna parte partecipi alla procedura in modo libero e volontario, in stato di piena capacità. In caso contrario lo stesso dovrà sospendere immediatamente la procedura. Qualora l'istanza di tentativo di conciliazione sia formulata per invito del giudice, il mediatore dovrà preliminarmente assicurarsi che le parti abbiano compreso il significato e le finalità dell'invito giudiziale.
    Il mediatore gestisce la procedura in conformità ai principi di informalità, riservatezza e speditezza e nell'osservanza delle norme del Regolamento di procedura dell'Organismo.

    Le parti possono concordare con il mediatore le regole di svolgimento della conciliazione; il mediatore può ascoltare le parti separatamente preferibilmente con l'assistenza di persone di loro fiducia.
    Il Mediatore svolge il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.
    Il Mediatore non esercita pressione sulle parti, affinché raggiungano un accordo, ma mira a facilitare l'incontro e la volontà di raggiungere un accordo condiviso e duraturo. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto, o per espresse disposizioni di legge. Quando 1'accordo non è raggiunto il mediatore non formulerà una proposta di conciliazione a meno che le parti non gliene facciano concorde richiesta.
    Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l’esigenza di una rapida risoluzione della controversia.
    Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevole ed informato. Le parti possono ritirarsi dal procedimento di conciliazione senza obbligo di giustificazione.
    Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.
  • Riservatezza

    Il mediatore è tenuto alla riservatezza su tutte le informazioni ricevute dalle parti e dai professionisti che eventualmente le assistono, in particolare, ed a titolo esemplificativo, devono essere garantiti dalla riservatezza;
    - il fatto che la procedura stia per avere luogo, abbia luogo o abbia avuto luogo; - l'identità delle parti;
    - l'oggetto della procedura;
    - tutte le informazioni rese oralmente o fornite per iscritto dalle parti o dai loro difensori o consulenti, nonché tutte le vicende della procedura stessa, inclusi l’accordo, i suoi termini e condizioni.
    Il mediatore è esonerato dal dovere di riservatezza:
    - qualora vi venga autorizzato per concorde dichiarazione scritta delle parti;
    - quando gli incomba l'obbligo di riferire o segnalare alla autorità giudiziaria, come ad esempio nel caso di operazioni per le quali il mediatore sappia, sospetti od abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamenti illeciti;
    - quando ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all'integrità fisica di una persona;
    - quando ritenga ragionevolmente che esista il pericolo concreto di essere assoggettato a procedimento penale in relazione allo svolgimento della procedura od ai fatti appresi nel corso della procedura stessa.
    L'Organismo garantisce il rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy, nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non.

    Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico
    La violazione o l'inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi e il pieno diritto dell'Organismo di Conciliazione "Concordia Management srl" a chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi. Il mediatore è revocato dal Responsabile dell'Organismo qualora:
    - violi le norme del Regolamento o del presente codice etico o del codice deontologico dell'ordine professionale cui appartenga;
    - sopravvenga la sua incapacità fisica o mentale; - insorgano motivi di incompatibilità e/o conflitti di interessi con una o più parti, o risulti fondata l’istanza di ricusazione proposta da una delle parti.
    Il mediatore potrà essere revocato qualora tutte le parti ne facciano concorde richiesta, indicandone i motivi.
    Il Mediatore deve rispettare le decisioni dell'Organismo di Mediazione e del Responsabile dello stesso. Il Mediatore che viola il "Codice etico"ed il "Regolamento di Mediazione" è sostituto dal procedimento a insindacabile giudizio del "Responsabile dell'Organismo", che può anche sospenderlo o escluderlo dagli incarichi di mediazione e/o dalla lista dei mediatori accreditati presso il Ministero e inseriti negli appositi elenchi, come previsto dal decreto 28/2010. Il Mediatore che viola gli obblighi di agire verso le parti con imparzialità, indipendenza e neutralità, di non percepire il proprio compenso direttamente dalle parti e di astenersi da1l'assumere diritti ed obblighi connessi agli affari trattati durante il tentativo di mediazione finalizzata alla conciliazione, perde i requisiti di onorabilità necessari per svolgere il servizio di mediazione.

  • Scarica il codice etico di Concordia Management pdf

I mediatori di Concordia

Concordia Management si avvale della partecipazione e della consulenza di esperti conciliatori, avvocati e commercialisti.

Costanza Castelli

daniela

Iscritta all'ordine degli avvocati dal 1991, si è occupata  in particolare di diritto fallimentare rivestendo numerosi incarichi come Curatore; di diritto di famiglia nell'ambito di procedimenti di separazione personale e di scioglimento del vincolo matrimoniale e di problematiche condominiali.
Dal 2010 è conciliatore in materia civile e commerciale e dal 2011 mediatore familiare.

Massimiliano Catapano

daniela

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Roma dal 2001, è titolare dell'omonimo studio ed esercita la professione legale da oltre dodici anni in ambito sia stragiudiziale che giudiziale assistendo enti pubblici e privati di primaria rilevanza. Si occupa di diritto immobiliare e delle imprese. I settori di attività prevalente sono quelli del diritto civile, commerciale e del lavoro, con particolare riferimento alla materia delle obbligazioni, dei contratti e dell'appalto pubblico e privato. Si interessa anche di diritto bancario occupandosi del relativo contenzioso ed ha svolto attività di studio sulla riforma delle Fondazioni Bancarie partecipando quale relatore in importanti convegni. E' Custode Giudiziario e Delegato nelle procedure esecutive immobiliari presso il Tribunale di Roma. Collabora con importanti law firm. E' mediatore in materia civile e commerciale dal 2010.

Daniela De Berardinis

daniela
Avvocato patrocinante in Cassazione, si occupa di diritto civile, con particolare riferimento alle problematiche come il risarcimento del danno, il lavoro, il sindacato, la famiglia, i consumatori.
Da molti anni ricopre incarico professionale di consulente presso l'Ufficio Legale di una delle maggiori confederazioni sindacali italiane.
Nel corso della sua esperienza professionale ha organizzato corsi anche a carattere formativo e di aggiornamento per dirigenti sindacali di categoria. Ha partecipato in qualità di relatore a convegni e seminari ed è autrice di numerose pubblicazioni di natura sindacale e del lavoro anche a carattere divulgativo.

Giancarlo Renzetti

daniela
Avvocato civilista con patrocinio presso le Magistrature Superiori, con esperienza prevalente nel settore delle successioni, locazioni e del diritto commerciale. Cura per l'Associazione Nazionale Forense – Sezione di Roma la formazione e l'aggiornamento professionale come organizzatore e relatore di corsi, seminari e convegni sui temi civilistici, in aula ed on line, accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma e dal Consiglio Nazionale Forense. E' stato Membro della Commissione Rapporti Internazionali del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. E' componente della Giunta di Confprofessioni Lazio per L'Area Diritto e Giustizia.

Raffaele Rosi Bernardini

daniela

Iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma dal 2002, ha sviluppato una profonda conoscenza nel settore immobiliare collaborando con un prestigioso studio notarile. Significativa la sua esperienza nella consulenza e assistenza per la gestione, la regolarizzazione, la valorizzazione e la dismissione di pacchetti immobiliari di proprietà sia pubblica che privata; per le attività di verifica tecnico-urbanistica e catastale di pacchetti immobiliari; per la partecipazione a procedure - anche competitive - di acquisizione di pacchetti immobiliari.

Luca Scacchi

daniela
Dottore commercialista, negli anni ha svolto la propria attività come libero professionista e nella P.A.
Elemento caratterizzante della propria vita ed attività lavorativa è sempre stato quello di trovare punti di incontro e possibili soluzioni alle controversie, guardando sempre al complessivo del rapporto ed alle possibilità future.
Dal 2011 è conciliatore in materia civile e commerciale.
"Là fuori, oltre a ciò che è giusto ed a ciò che è sbagliato, esiste un campo immenso. Bene, ci incontreremo lì."
(M.J. - Rumi XIII sec.)

 

Simona Silvestri

daniela
Avvocato dal 1999, ha esperienza nell'ambito notarile e nelle materie ad esso afferenti, quali diritti reali, contrattualistica societaria, e diritto successorio. È specializzata nelle materie per le quali esercita la carriera forense: diritto condominiale, proprietà, appalti, diritto delle assicurazioni e delle azioni creditizie, esperienza che avvalora con corsi di aggiornamento. Dal 2010 è Conciliatore in materia Civile e Commerciale.


La mediazione

La mediazione è un nuovo strumento del tutto diverso dal processo.
Si tratta dell'attività professionale svolta da un terzo imparziale, il Mediatore, finalizzata ad assistere due o più soggetti nel raggiungimento di un accordo amichevole, soddisfacente per tutti i partecipanti, frutto della loro autodeterminazione.
E' stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, il procedimento è regolato dal D.Lgs.28/2010 D.M. 180/2010 Regolamento dell'Organismo.
Ha come obiettivo quello di offrire al cittadino uno strumento semplice e veloce, con tempi e costi certi, alternativo alle procedure giudiziarie.
Avviene mediante uno o più incontri tra le parti (per un massimo di 4 mesi) e si svolge senza formalità ed in modo assolutamente riservato presso una delle sedi dell'organismo.

Tipologie di mediazione

La mediazione è prevista in quattro tipologie:

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Quando per poter procedere davanti al giudice le parti devono aver tentato senza successo la mediazione.
Il procedimento di mediazione è obbligatorio nei seguenti casi:

  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

L'obbligatorietà per le controversie in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli e natanti è differita al 20.3.2012.
Anche nei casi di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere al giudice i provvedimenti che secondo la legge sono urgenti o comunque dilazionabili.

MEDIAZIONE DELEGATA
Quando il giudice, cui le parti si sono già rivolte,invita le stesse a tentare la mediazione.

MEDIAZIONE VOLONTARIA FACOLTATIVA
Scelta dalle parti su diritti disponibili (anche se non obbligatoria) ed anche in materia familiare.

Caratteristiche della mediazione

RAPIDITA'
le parti potranno raggiungere anche con un solo incontro, un accordo in grado di soddisfare i loro bisogni ed interessi.
Verranno convocate entro 15 giorni dalla ricezione della domanda di mediazione da parte dell'Organismo e l'intero procedimento si conclude al massimo nell'arco di quattro mesi.

ECONOMICITA'

I costi della mediazione sono contenuti(vedi tariffe) e più economici rispetto ad un procedimento giurisdizionale. E' riconosciuto un credito d'imposta variabile fino a concorrenza di euro 500,00.

RISERVATEZZA
Il procedimento si svolge in modo strettamente privato e confidenziale, nessun dato riguardante la partecipazione alla mediazione viene reso pubblico.

AUTONOMIA
Le parti sono libere distabilire l'esito finale della controversia non essendo assoggettate alle decisioni di un terzo (giudice o arbitro)

INFORMALITA'
Le parti, i difensori ed il mediatore non sono vincolati da formalismi.

Contattaci

Concordia Management s.r.l.

VIA AUGUSTO VERA 19
00142 - Roma (RM)
Italy

tel. +39.06.92.93.62.45
fax +39.06.23.32.83.52
mob. +39.328.20.53.827
e-mail info@concordiamanagement.it
PEC concordiamanagement@legalmail.it

CF/PI 11535011008
rea rm1309998

FAQ - Frequently Asked Questions

Chi è il mediatore?
Quanti tipi di mediazione  esistono?
Quando è obbligatoria la mediazione?
Nel caso di mediazione obbligatoria possono essere richiesti provvedimenti urgenti al Giudice prima dell'avvio della mediazione?
Come si svolge la  mediazione?
Si può fare la mediazione in pendenza di giudizio?
Quanto dura la mediazione?
Quali sono gli esiti della mediazione?
Il mediatore può formulare proposte?
Quali sono le conseguenza della mancata accettazione della proposta formulata dal mediatore?
Le notizie riguardanti le parti in causa e la controversia acquisite nel procedimento di mediazione sono riservate?
Le notizie e le informazioni fornite al mediatore da una sola delle parti possono essere comunicate dal mediatore alla controparte?
Quali sono le spese della mediazione?
Chi deve corrispondere le spese di avvio della procedura e quando?
Le altre parti che partecipano alla procedura devono corrispondere anch'esse le spese di avvio?
Quali sono le agevolazioni fiscali previste per la mediazione?
Che differenza c'è tra mediazione e conciliazione?
Qual è il ruolo di Concordia Management nel procedimento di mediazione?
Qual è la differenza tra un arbitro e un conciliatore?
Dove si svolge la mediazione?
Chi sceglie l'organismo di conciliazione?
Posso scegliere un mediatore di mia fiducia?
Posso farmi assistere dal mio avvocato?
Il mediatore può incontrare le parti separatamente?
E se la controparte non intende partecipare al procedimento di mediazione?
Cosa succede in caso di accordo raggiunto con la mediazione?
E se non si arriva ad un accordo?
Posso farmi assistere da un legale con il gratuito patrocinio?
Il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva?
Perché conciliare?
La conciliazione è sempre vantaggiosa?
Come si può attivare la procedura di mediazione tramite Concordia Management?

 

Chi è il mediatore?
Il mediatore è la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è un professionista in possesso dei necessari requisiti, (titolo di studio non inferiore alla laurea triennale e/o iscrizione in albi professionali, possesso della specifica formazione), con requisiti di terzietà. L'organismo dove il mediatore presta la sua opera è vigilato dal Ministero della giustizia.

Quanti tipi di mediazione  esistono?
La mediazione può essere:
- facoltativa, e cioé scelta liberamente dalle parti in lite;
- demandata, quando il giudice, cui le parti si siano già rivolte, invita le stesse a tentare la mediazione;
- obbligatoria, quando per poter procedere davanti al giudice, le parti debbono aver tentato senza successo la mediazione.

Quando è obbligatoria la mediazione?
 La mediazione  è obbligatoria dal 21 marzo 2011nei casi di  controversie in materia di:

  • diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio ecc.)
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento danni da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari

Dal 20 marzo 2012 sarà obbligatoria  in materia di condominio e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

Nel caso di mediazione obbligatoria possono essere richiesti provvedimenti urgenti al Giudice prima dell'avvio della mediazione?
Si, anche in caso di mediazione obbligatoria è sempre possibile richiedere la Giudice competente i provvedimenti che, secondo la legge, sono urgenti ed indilazionabili.

Come si svolge la  mediazione?

  • La mediazione si introduce da parte dell'interessato con una semplice domanda all’organismo, contenente l’indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni.  Sul sito è possibile  scaricare il modulo necessario.
  • Le parti possono scegliere liberamente l’organismo. In caso di più domande, la mediazione si svolgerà davanti all’organismo presso cui è stata presentata e comunicata alla controparte la prima domanda.
  • Una volta avviata la mediazione, il mediatore organizza uno o più incontri mirati alla composizione amichevole della controversia.
  • L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo
    Nel caso di mancato accordo il mediatore - se richiesto da entrambe le parti - può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.
  • In caso di insuccesso della mediazione, nel successivo processo il giudice potrà verificare che la scelta dell’organismo non sia stata irragionevole, ad esempio per mancanza di qualsiasi collegamento tra la sede dell’organismo e i fatti della lite ovvero la residenza o il domicilio della controparte.

Si può fare la mediazione in pendenza di giudizio?
Si, nel corso del processo le parti, autonomamente o anche su invito del giudice, possono sempre esperire la mediazione.

Quanto dura la mediazione?

  • Il tentativo di mediazione civile ha una durata massima stabilita dalla legge di 4 mesi.
  • Ogni causa civile ha una pausa iniziale di 90 giorni, che va dalla notifica della citazione al convenuto alla prima udienza, ed è prassi consolidata che in sede di prima udienza almeno una delle parti chieda un ulteriore rinvio di 80 giorni per il deposito di memorie.
  • La mediazione civile consente di svolgere il tentativo di conciliazione in parallelo rispetto all’avvio della causa in Tribunale e quindi senza aggravio dei tempi della giustizia ordinaria.

Quali sono gli esiti della mediazione?
L’accordo raggiunto con la collaborazione del mediatore è omologato dal giudice e diventa esecutivo.
Nel caso di mancato accordo il mediatore può fare una proposta di risoluzione della lite che le parti restano libere di accettare o meno.

Il mediatore può formulare proposte?
Il mediatore deve fare la proposta se le parti concordemente glielo richiedono.

Quali sono le conseguenza della mancata accettazione della proposta formulata dal mediatore?
Se la proposta non viene accettata e il processo davanti al giudice viene iniziato, qualora la sentenza corrisponda alla proposta, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Le notizie riguardanti le parti in causa e la controversia acquisite nel procedimento di mediazione sono riservate?
Si, assolutamente. Nessuna dichiarazione o informazione data dalle parti nel procedimento di mediazione può essere utilizzata nel processo che fosse successivamente instaurato.

Quali sono le spese della mediazione?
Le parti devono anticipare le spese di avvio del procedimento (art. 12 del Regolamento),  che costituiscono anticipazioni a valere sulle spese di mediazione (art. 13 del Regolamento). Queste ultime sono proporzionali al valore della controversia,  indicate nella tabella, approvata dal Ministero,  che può essere scaricata dal sito di Concordia Mangement.
Esulano da queste spese, quelle dovute dalle parti all’Organismo  per particolari adempimenti del mediatore, imposti dalla natura della controversia o concordemente richiesti dalle parti (tra cui eventuali incontri con le parti da tenersi fuori della sede di conciliazione, ausilio di interpreti per la traduzione simultanea, videoconferenze), e quelle per compensi dovuti ad esperti nominati ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento.

Chi deve corrispondere le spese di avvio della procedura e quando?
Le spese di avvio del procedimento devono essere corrisposte dall’istante, a norma di legge e di regolamento, alla Concordia Management all’atto del deposito o della spedizione dell’istanza di mediazione, mediante bonifico bancario o altro mezzo che sarà indicato dalla segreteria. A tal fine a corredo dell'istanza dovrà essere prodotta ricevuta attestante l'avvenuto bonifico.

Le altre parti che partecipano alla procedura devono corrispondere anch'esse le spese di avvio?
Le spese di avvio della procedura dovranno essere corrisposte da ciascuna delle altre parti contestualmente alla dichiarazione di accettazione della procedura.

Quali sono le agevolazioni fiscali previste per la mediazione?
Alle parti che corrispondono l'indennità di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta fino a concorrenza di € 500 e, in caso di insuccesso della mediazione, € 250.
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000.

Che differenza c'è tra mediazione e conciliazione?
Talvolta si usa impropriamente il termine "conciliazione" al posto di "mediazione" ma esiste una differenza sostanziale: la mediazione è il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo tra due parti in contrasto, mentre la conciliazione è il risultato finale di tale procedimento nel caso in cui questo abbia successo, ovvero quando si raggiunge un accordo tra le parti stesse.

Qual è il ruolo di Concordia Management nel procedimento di mediazione?
Attraverso la mediazione si cerca di raggiungere una soluzione bonaria della controversia. Pertanto, il compito di Concordia Management, come organismo neutrale che nomina e assiste il professionista incaricato di agevolare il negoziato, è di creare tutte le condizioni perché il dialogo tra le parti possa procedere nel modo più spedito ed efficiente a seconda delle circostanze.

Qual è la differenza tra un arbitro e un conciliatore?
Il conciliatore non emette giudizi, ma assiste le parti nel trovare una soluzione comune. Un arbitro, anche lui nella veste di terzo neutrale, produce un giudizio vincolante per le parti sulla base delle evidenze presentategli durante la procedura di arbitrato.

Dove si svolge la mediazione?
La mediazione si svolge  di regola presso la sede operativa dell'organismo di conciliazione scelto per il procedimento.

Chi sceglie l'organismo di conciliazione?
L'organismo di conciliazione può essere scelto dalle parti di comune accordo oppure, se le parti hanno inoltrato separatamente le istanze a due organismi diversi, viene individuato in base alla priorità di presentazione delle istanze stesse; in altre parole la mediazione si svolgerà presso l'organismo di conciliazione a cui è stata presentata la prima domanda in ordine di tempo.

Posso scegliere un mediatore di mia fiducia?
Si, il mediatore può essere indicato dalle parti ma solo su decisione congiunta. In altre parole le parti possono scegliere un organismo di mediazione e nel contempo indicare uno specifico mediatore operante al suo interno solo di comune accordo; in questo modo viene garantita l'imparzialità del mediatore rispetto alla controversia.

Posso farmi assistere dal mio avvocato?
Si, e a tal proposito, è bene evidenziare che, trattandosi di un procedimento che inevitabilmente tocca aspetti di natura giuridica - afferenti ai diritti e ai doveri delle parti - è fortemente consigliata, anche se non obbligatoria, la presenza di un legale di fiducia.
Si tenga presente infatti che il rifiuto di una proposta formulata dal mediatore può avere delle conseguenze di carattere economico nel caso in cui il giudice dovesse riformulare la stessa proposta a conclusione della causa ordinaria.
La presenza di un legale è fondamentale quindi per valutare l'opportunità di accogliere o meno le proposte presentate nel corso della mediazione in relazione alla possibilità di intraprendere la strada di un successivo giudizio ordinario, oppure nel coadiuvare la parte nella formulazione di proposte transattive coerenti con i principi del diritto civile.

Il mediatore può incontrare le parti separatamente?
Si, ma anche in questo caso vale l'obbligo di riservatezza, nel senso che tutto quello che ciascuna parte riferirà al mediatore sarà coperto dal più assoluto riserbo; il mediatore potrà riferire solo ed esclusivamente ciò che ciascuna parte vorrà far sapere all'altra.

E se la controparte non intende partecipare al procedimento di mediazione?
E' sufficiente che non risponda alla prima comunicazione dell'organismo di conciliazione e non si presenti al primo incontro. L'organismo redigerà  verbale in cui si attesta la volontà della controparte di non voler iniziare la mediazione.

Cosa succede in caso di accordo raggiunto con la mediazione?
Se la mediazione ha esito positivo e le parti raggiungono un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell'accordo, redatto dalle parti stesse ed eventualmente dai loro avvocati.
Inoltre, su richiesta delle parti, l'accordo raggiunto potrà essere omologato dal Presidente del Tribunale acquisendo così efficacia esecutiva. Ciò significa che il verbale omologato acquista la medesima efficacia di un provvedimento giudiziario.

Quanto dura la mediazione?
Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, nel corso dei quali il mediatore organizza uno o più incontri tra le parti.

E se non si arriva ad un accordo?
Se le parti non raggiungono un accordo, il mediatore può (senza alcun obbligo) formulare di sua iniziativa una proposta di mediazione, che viene comunicata alle parti.
Le parti hanno inoltre la facoltà di richiedere concordemente al mediatore la formulazione di una proposta di conciliazione, nel qual caso il mediatore è obbligato a farlo.
In entrambi i casi le parti possono decidere se accettare o meno la proposta del mediatore; in caso di non raggiungimento della conciliazione il mediatore redigerà un verbale di fallita conciliazione, utile per il successivo giudizio.

Posso farmi assistere da un legale con il gratuito patrocinio?
No, l'attuale legislazione non prevede questa possibilità; le spese coperte dal gratuito patrocinio si limitano all'indennità dovuta all'organismo di conciliazione e solo in caso di mediazione obbligatoria, mentre l'onorario dell'avvocato dovrà essere corrisposto a parte.

Il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva?
Si, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
Il verbale di conciliazione redatto in caso di positivo accordo nel procedimento di mediazione, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

Perché conciliare?
Per tre buoni motivi:

  1. l'economicità: la procedura conciliativa è molto più economica di un procedimento giurisdizionale;
  2. la brevità: la conciliazione consente alle parti di by-passare i lunghi tempi della giustizia ordinaria;
  3. la reciproca soddisfazione: nella procedura conciliativa non ci sono né vinti né vincitori, ma le parti saranno entrambe appagate dalle reciproche concessioni.

La conciliazione è sempre vantaggiosa?
Si, la conciliazione è vantaggiosa sempre, perché è capace di produrre un effetto giuridico in ogni situazione di contrasto; è la via migliore per evitare la frustrazione del rapporto tra le parti, che invece è l'effetto inevitabile del ricorso alle azioni giudiziarie.
La conciliazione conviene a tutti, perché esistono sempre interessi comuni o compatibili fra i contendenti. Essa avviene in un clima di collaborazione, i partecipanti alla mediazione sono garantiti dalla riservatezza del procedimento, che si svolge in modo strettamente privato e confidenziale. Nessun dato riguardante la partecipazione alla mediazione verrà mai reso pubblico, neanche in caso che la procedura fallisca.

Come si può attivare la procedura di mediazione tramite Concordia Management?
Per avviare una mediazione è sufficiente trasmettere i moduli scaricabili dal sito di Concordia Management, (da Home selezionare pdf modulistica ed allegati per l'avvio della procedura di mediazione) ai seguenti indirizzi  e numeri telefonici:

Per ulteriori informazioni sono disponibili i seguenti contatti telefonici

tel. +39.06.92.93.62.45
mob. +39.328.20.53.827

Moduli e pdf

 

 

Tariffe

Indennità di mediazione applicate

Ai sensi dell’art. 16 del DM 180/2010
Per tutte le procedure di mediazione - come condizione di procedibilità, volontarie o su invito del giudice - l’indennità comprende i costi di amministrazione e l’onorario del mediatore per la preparazione e lo svolgimento del tentativo di conciliazione ed è calcolata sulla base della seguente tabella approvata dal Ministero della Giustizia.

Valore della lite

Svolgimento dell’incontro di mediazione
(per parte, inclusa IVA)

Mancata partecipazione della parte convocata
(inclusa IVA)

Fino a € 1.000

45

40,00

Da € 1.001 a € 5.000

100

50,00

Da € 5.001 a € 10.000

180

50,00

Da € 10.001 a € 25.000

280

50,00

Da € 25.001 a € 50.000

470

50,00

Da € 50.001 a € 250.000

790

50,00

Da € 250.001 a € 500.000

1.200

50,00

Da € 500.001 a € 2.500.000

2.200

50,00

Da € 2.500.001 a € 5.000.000

3.100

50,00

Oltre € 5.000.001

5.500

50,00

Il valore della lite è indicato nell’istanza a norma del Codice di Procedura Civile e qualora sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, Concordia Management decide il valore di riferimento sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità e' dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Tali importi sono ridotti di un terzo nelle mediazioni relative alle materie di cui all’art.5 comma 1 D.Lgs. 4.3.2010 n.28.

EVENTUALI AUMENTI
Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dal DM 145 del 6/7/2011l’indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento può essere aumentato:

  • del 20% in caso di successo della mediazione;
  • del 20% nel caso di formulazione della proposta; 
  • del 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare.  

Le spese non previste dall’art. 16 del DM 180/2010 sono da ritenersi aggiuntive rispetto alle indennità di mediazione.

pdfIndennità di mediazione (tariffe)